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Procedura europea di Ingiunzione di Pagamento

La procedura opera in caso di controversie transfrontaliere (dove almeno una delle parti ha domicilio o residenza in uno degli stati membri dell’Unione Europea diverso da quello del giudice adito) e consente al creditore, in via facoltativa, di ricorrere al ricorso al procedimento europeo in alternativa alle procedure nazionali. Essa è applicabile ai crediti liquidi, esigibili e non contestati nel settore civile e commerciale.

Sono escluse le controversie che riguardano l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale. Sono altresì esclusi i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

L’ingiunzione, una volta divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, tranne in Danimarca, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività sul loro territorio e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatti salvi soltanto alcuni casi eccezionali in cui è ammesso il riesame del provvedimento di ingiunzione.


Ciò avviene in forza del Regolamento (CE) n.1896 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che si può trovare in Italiano al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1896&from=IT


La procedura può essere richiesta dal Creditore al Giudice competente l’emissione del provvedimento. Con il ricorso, il creditore non dovrà depositare nessuna prova scritta del credito (fattura, scrittura privata, ecc…) ma solo fornire una “descrizione delle prove a sostegno della domanda”, dichiarando di “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere” e riconoscendo che “dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d’origine”. Se il ricorso non viene accolto e quindi non viene emessa l’ingiunzione di pagamento, non è possibile impugnare il provvedimento. Il creditore potrà solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale.

L'ingiunzione di pagamento europea viene notificata al convenuto a norma delle disposizioni del diritto nazionale dello Stato nel quale la notifica va effettuata: in Italia l'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata all'ingiunto a cura della parte istante.





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