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Nuovi Parametri per la Cittadinza Ius Sanguinis

  • Immagine del redattore: Gregorio Arcaleni
    Gregorio Arcaleni
  • 15 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

Con il Decreto Legge del 28 marzo 2025, n. 36 , il Governo ha introdotto nuove ed urgenti disposizioni con effetto dal 29.3.2025 relative alla cittadinanza Italiana per discendenza.


Tali modifiche hanno direttamente riguardato

1. il Codice Civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e in particolare gli articoli da 4 a 15;

2. la Legge 13 giugno 1912, n. 555, recante disposizioni «Sulla cittadinanza italiana»;

3. la Legge 21 aprile 1983, n. 123, recante «Disposizioni in materia di cittadinanza»;

4. la Legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante «Nuove norme sulla cittadinanza»;

5. ed anche il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69» e in particolare l'articolo 19-bis;


Il decreto è stato presentato dal Governo come necessario a risolvere aspetti urgenti, ed inserito in un più ampio schema che riguarderà il futuro della normativa Italiana sulla Cittadinanza, da modificare in futuro. Una visione che principalmente tiene conto delle economie dello Stato. Per far si che il Decreto sia convertito in Legge, entro 60 giorni dovrà essere approvato dal Parlamento.


Non dovrà temere chi ha già ottenuto la cittadinanza e chi, prima del 27 Marzo 2025, ha già iniziato un procedimento per cittadinanza amministrativamente o giudizialmente. A questi infatti verrà applicata la precedente normativa.


Con detto decreto è stato introdotto nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, successivamente all'art.3, l'art 3-bis che, in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonchè agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358. Con questo articolo si individuano quindi, anche i nuovi criteri di trasmissione di cittadinanza per discendenza. Viene quindi stabilito che può essere riconosciuto cittadino italiano, chi è nato all'estero ma ha:

1. un genitore, cittadino Italiano, nato in Italia;

2. un genitore, cittadino Italiano, nato all'estero, ma che ha è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;

3. un ascendente di primo grado, nato in Italia.


Tale articolo riduce quindi notevolmente i parametri per la richiesta della cittadinanza ius sanguinis. In considerazione dei principi di diritto fin ora stabiliti dalla giurisprudenza, sembra troppo limitativa la visione adottata dall'attuale governo. Si è certi che una possibile contestazione dei nuovi parametri, in ambito di diritto, può essere perorata, e lo sarà sicuramente, dinnanzi alle superiori corti di giustizia.


Tale decreto ha poi modificato anche l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, aggiungendo il comma 2 bis e 2 ter ed introducendo quindi ulteriori doveri probatori, che prima erano a carico dei resistenti, nei confronti delle parti attrici, quindi di chi giudizialmente richiede il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.


Per ulteriore Informazioni, si prega di prendere contatto.

 
 
 

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